{Madi.studio}

Linee guida AgID accessibilità: cosa cambia per il tuo sito? Poco nel codice, molto nella carta

6 min di lettura
Design
Sviluppo web
Dimitri

Autore: Dimitri

Frontend developer

Le linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi confermano le WCAG 2.1 AA: nel codice non cambia niente. Cambia la carta: informazioni nelle condizioni generali, dichiarazione sul tracciamento, schede di controllo da poter firmare.

Portablocco bianco opaco con un foglio a sei caselle vuote e righe senza testo, centrato su fondo chiaro; la seconda casella emette un bagliore ambra

A marzo AgID ha pubblicato le linee guida sull'accessibilità dei servizi: il documento che mancava per applicare davvero il decreto che recepisce l'European Accessibility Act. Da allora, ogni volta che il tema salta fuori con un cliente che vende online, la domanda è la stessa: il sito che avete fatto l'anno scorso è ancora a norma?

Se il sito rispettava già le WCAG 2.1 di livello AA, nel codice non cambia niente. Le linee guida confermano la norma EN 301 549 versione 3.2.1 e le WCAG 2.1 AA, e non chiedono le 2.2. Quello che cambia, e parecchio, è la parte documentale: cosa devi scrivere, cosa devi conservare e cosa devi comunicare ad AgID. Il resto dell'articolo è su questo.

Di che documento parliamo

Determinazione AgID n. 38 del 4 marzo 2026, «Linee Guida sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022», versione 1.0, 75 pagine, poi in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo. Il PDF è sul sito di AgID e conviene leggerlo dall'originale: molti riassunti in giro gli attribuiscono cose che non dice.

Il perimetro è quello del decreto: servizi ai consumatori in sei settori, fra cui il commercio elettronico. Le microimprese, meno di dieci persone e fino a due milioni di fatturato o di bilancio, restano esentate. Un dettaglio che nelle sintesi si perde: i servizi rivolti solo a professionisti sono fuori, ma se il tuo e-commerce vende sia a privati sia ad aziende, il documento dice che il servizio intero deve essere conforme. Non esiste la versione B2B del negozio che si salva.

Cosa era conforme e lo resta

Ho controllato per prima la parte che mi interessava come sviluppatore: le WCAG 2.2 non entrano. AgID scrive che la norma armonizzata vigente è la EN 301 549 v3.2.1 del 2021 e che, per le pagine web, i suoi punti da 9.1 a 9.4 equivalgono al livello AA delle WCAG 2.1. La revisione della norma europea è in corso su mandato della Commissione, ma finché non arriva il riferimento resta quello. Quindi il lavoro fatto bene negli ultimi anni non è da rifare: se avevi passato i dieci controlli dell'articolo precedente, sei ancora al posto giusto.

Resta anche la presunzione di conformità: un servizio conforme alla norma armonizzata si considera conforme al decreto. È l'appiglio concreto per chi deve dimostrare di essere in regola, e serve per tutto quello che segue.

Cosa non basta più

Qui sta la novità vera, e riguarda la carta. Dal 28 giugno 2025 ai fornitori di servizi coperti dal decreto non si applicano più le disposizioni della legge Stanca su dichiarazione di accessibilità, linee guida sugli strumenti informatici e onere sproporzionato. La vecchia dichiarazione col modello AgID, quella che qualche privato aveva copiato dalla pubblica amministrazione, non è più il riferimento. Al suo posto il decreto chiede le informazioni dell'allegato IV, e le linee guida dicono dove metterle: nelle condizioni generali del servizio o in un documento equivalente. Devono descrivere il servizio, spiegare come funziona e dire come soddisfa i requisiti, in forma accessibile a loro volta. E vanno tenute aggiornate finché il servizio è online.

C'è poi una riga che in un obbligo di accessibilità non avevo mai visto. Il fornitore deve dichiarare di non usare tecniche di tracciamento da cui si possa dedurre una disabilità dell'utente: cookie e fingerprinting del browser sono gli esempi che fa AgID. Il ragionamento è semplice. Se il tuo analytics registra che un visitatore naviga con uno screen reader o con il testo al 200 per cento, stai raccogliendo un dato sulla salute. Chi ha un tag manager pieno di script di terze parti dovrebbe controllare cosa raccolgono, e di siti che l'abbiano fatto ne conosco pochi.

Terzo punto: la prova. Le linee guida chiedono al fornitore di valutare i propri servizi, con risorse interne o esperti esterni a sua scelta, e se emergono non conformità di comunicarle subito ad AgID insieme alle misure correttive. Se AgID apre un'istruttoria, collaudi, schede di controllo e valutazioni vanno trasmessi firmati digitalmente con marca temporale, dal legale rappresentante o da un delegato. Le schede di controllo sono in allegato, criterio per criterio secondo la EN 301 549 e le WCAG 2.1. Non sono obbligatorie in quel formato, ma se le compili a ogni consegna il lavoro te lo sei portato avanti.

Cosa va rifatto e cosa basta correggere

Le linee guida rispondono in modo indiretto, nella parte sulla «modifica sostanziale». Il decreto esonera dai requisiti quando la conformità richiederebbe di cambiare la natura stessa del servizio, e AgID fa esempi concreti: rifare l'interfaccia di un sito o migrare da un CMS a un altro è modifica sostanziale; aggiornare la versione del CMS o aggiungere un chatbot no. Chi invoca l'eccezione deve documentare la valutazione, conservarla almeno cinque anni e comunicarla ad AgID.

Letto dal mio lato del tavolo, dice una cosa precisa. Se per rendere accessibile il sito devi rifarlo, la norma non ti obbliga a farlo domani, ma devi metterlo per iscritto e dirlo ad AgID. Se invece bastano correzioni, etichette ai form, gerarchia dei titoli, focus visibile, contrasto, quelle sono dovute e non c'è eccezione da invocare. Nei siti che mi passano per una valutazione, la maggior parte dei difetti sta nella seconda categoria.

Due trappole, infine. La prima è la clausola transitoria: i contratti di servizio conclusi con i clienti prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino a scadenza, per un massimo di cinque anni, ma solo se il servizio resta immutato. AgID lo scrive senza giri: in caso di modifiche il regime transitorio non si applica più. Per un e-commerce, dove ogni ordine è un contratto nuovo, per come la leggo io la clausola non serve a niente. La seconda è l'onere sproporzionato: chi ha ricevuto finanziamenti, pubblici o privati, destinati a migliorare l'accessibilità non può invocarlo. Se il bando con cui hai pagato il sito parlava di accessibilità, quella porta è chiusa.

Cosa ho aggiunto alla consegna

Tre cose rispetto a un anno fa. Compilo la scheda di controllo per siti web dell'allegato, criterio per criterio, e la consegno insieme al sito: è il documento che il cliente firmerà se AgID chiede. Preparo il testo con le informazioni sull'accessibilità da collegare alle condizioni generali, con dentro la frase sul tracciamento. E passo in rassegna gli script di terze parti per verificare che non raccolgano impostazioni assistive. Nessuna delle tre è codice, e tutte e tre mancano nei preventivi che vedo girare.

La mia posizione è che queste linee guida non alzino l'asticella tecnica di un millimetro, e va bene così: l'asticella era già dove doveva stare. Spostano il peso sulla prova. Il sito accessibile senza un documento che lo dica non è più abbastanza; il documento senza il sito accessibile non lo è mai stato. Se stai per commissionare un sito o un e-commerce, la riga da mettere nel brief non è più una sola: conformità WCAG 2.1 AA verificata, più scheda di controllo compilata e testo per le condizioni generali, consegnati insieme al codice. Chi ti dice che basta un widget non ha letto le 75 pagine. Io le ho lette, e la parola widget non c'è.

Leggi anche

Torna al blog

Hai un progetto in mente?

Prenota una call gratuita di 30 minuti: parliamo del tuo progetto, senza impegno. Lavoriamo da Modena con aziende in tutta Italia.

oppure scrivici